Contratto di edizione – punto 5

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  • #722
    wallover
    Partecipante

    5. Mediante il presente accordo, l’Autore cede all’Editore anche tutti i possibili diritti derivati dell’opera. E in particolare: i diritti di cessione dell’opera per la traduzione in ogni Paese e in ogni lingua, i diritti di pubblicazione parziale e condensata, i diritti di adattamento ad altre forme di gioco, i diritti di adattamento cinematografico, teatrale, televisivo, audiovisivo, e su qualsiasi supporto essa possa essere trasferita, compresi microfilm e registrazione magnetica e digitale. Spetta all’Editore formulare i contratti di cessione con i contraenti di qualsiasi nazionalità essi siano, così come spetta all’Editore incassare i corrispettivi relativi a ogni cessione, nonché vigilare affinché l’opera venga presentata in forma corretta, senza interventi che possano in qualche modo pregiudicare il buon nome e la professionalità dell’Editore e dell’Autore. Per ogni cessione rientrante in questo articolo, l’Editore verserà all’Autore il 50% (cinquanta per cento) di quanto incassato dalla vendita dei diritti. Tali cessioni saranno inserite nei rendiconti semestrali e seguiranno la relativa prassi anche per quanto riguarda i corrispondenti pagamenti. Sono a carico dell’Editore tutte le spese di redazione dei contratti e di ordinaria amministrazione. Qualora, invece, dovesse verificarsi la necessità di interventi straordinari, quali pareri o interventi legali sia per ottenere la riscossione di somme dovute, sia per bloccare manifesti tentativi di non riconoscimento dei diritti di autore, l’Editore e l’Autore concorderanno insieme la strategia da seguire e la relativa ripartizione delle spese.

    Molta piu’ carne al fuoco, qui.

    Nella prima parte si stabilisce che l’E e’ praticamente in grado di disporre del gioco in ogni sua possibile evoluzione o adattamento (manca forse l’aspetto del gioco online e su internet, probabilmente all’epoca del contratto originario questi media erano ancora poco diffusi).
    In casi particolari, dove l’A intendesse riservarsi certe forme di sfruttamento non realizzabili dall’E, converrebbe specificarlo per iscritto.

    Come anticipavamo in precedenza, in questo contratto l’E divide a meta’ gli eventuali proventi con l’A (questo nel caso non sia lui stesso a realizzare una versione straniera che poi viene venduta direttamente all’E straniero, cosa probabilmente preferibile dal punto di vista di entrambi i soggetti: l’E ci guadagna di piu’, l’A mantiene al 100% i suoi profitti).

    > Tali cessioni saranno inserite nei rendiconti semestrali e seguiranno la relativa prassi anche per quanto riguarda i corrispondenti pagamenti.

    Stendiamo un velo sui ritardi immaginabili dovuti al doppio conteggio di due editori :-)

    >…l’Editore e l’Autore concorderanno insieme la strategia da seguire e la relativa ripartizione delle spese.

    Su altri contratti la percentuale e’ indicata al 50%. Potrebbe sembrare curioso che, mentre l’E si mantiene le mani libere per contattare, fare e disporre, in casi di controversie legali si debba agire d’intesa con l’A, dividendo pure le spese.
    Da un punto di vista obiettivo e’ perfettamente comprensibile che i due soggetti, essendo legati dal contratto, debbano dividere tutti gli aspetti (positivi e negativi) derivanti dalla commercializzazione. Cosa succede se questa intesa non si raggiunge? Per un E potrebbe essere relativamente facile aprire una causa del costo di migliaia di euro, ma non sarebbe altrettanto per un A che si troverebbe ad essere trascinato in tribunale. Spesso sono cause che coinvolgono stati differenti, con tribunali competenti stranieri. E se la causa si perde? Chi paghera’?
    Fortunatamente questi casi sono molto rari e quando accadono non sono mai troppo pubblicizzati. L’opinione personale e’ che gli E cerchino sempre una forma di accordo che gli eviti il ricorso alla legge e la conseguente pubblicita’ negativa.

    Walter Obert

    #8726
    Angiolillo
    Partecipante

    A mio parere, Internet e affini potrebbe essere rivendicato dall’editore come implicito in “tutte le altre forme di gioco”.

    Inutile dire che queste non sono clausole obbligatorie ma soggette a trattativa. Quando l’autore ha un po’ di potere contrattuale, può anche chiudere il contratto solo per i paesi in cui l’editore è effettivamente presente: gli autori di grido fanno così. E’ anche vero che per l’editore italiano medio-piccolo è proprio la speranza di piazzare il gioco all’estero che crea le maggiori aspettative economiche, dato che in Italia specie se non si è nella grande distribuzione le possibilità sono assai più limitate.

    La distinzione sulla cessione tra “in ogni Paese” e “in ogni lingua” non è banale. Per esempio, “Wings of War” ragiona generalmente per lingue: la Mad Man’s Magic ha il gioco in tedesco, e quindi non solo per commercializzarlo in Germania ma anche in Austria e in Svizzera. La Fantasy Flight Games lo ha in inglese e quindi un USA, Regno Unito, Commonwealth e in tutti i paesi che non hanno un’edizione propria e la vogliono in inglese (dalla Scandinavia al Giappone). Viceversa, la Runadrake ha il gioco per il Portogallo: il portoghese si parla anche in Brasile, ma elevate tasse protezionistiche sulle importazioni in quel paese rendono non plausibile l’esportazioni laggiù di copie portoghesi, per cui i diritti sono stati tenuti distinti. In questo caso la gestione è all’editore, ma se firmate un contratto soltanto per un numero limitato di paesi meglio avere ben presente la distinzione. Tra l’altro, con l’avvento del commercio online la questione si è fatta ancora più spinosa – e già l’importazione parallela di copie estere era un problema.

    La percentuale del 50%, come ci siamo già detti, è sottoponibile a contrattazione: a me è solo capitato di sentirmi offrire di meno (10%…) ma l’editore al mio rifiuto ha subito ceduto e messo 50%.

    Alcuni contratti più dettagliati contemplano anche i prodotti derivati: per esempio magliette, gadget e altro.

    Per riprendere un altro argomento discusso altrove e che suscita sempre un certo interesse, la differenza tra agente ed editore è evidente proprio grazie a questo articolo del contratto di edizione. Un agente costa mediamente molto meno del 50% e non ha i privilegi qua citati dell’editore. Perché? Occorre considerare che l’editore, al contrario dell’agente, quando si fa carico del gioco rischia di suo pubblicando in prima persona: cura, illustra, impagina, produce, promuove, eccetera. Per questo si tiene il diritto di contrattare a sua discrezione le ulteriori cessioni, senza necessità di coinvolgere l’autore, e si tiene una buona percentuale (solitamente appunto il 50%) degli introiti. L’agente si limita a contattare editori e altre aziende interessate al gioco o ai suoi derivati, senza alcun altro rischio che viaggi/contatti e relative spese (peraltro sostenute, allo stesso scopo, anche dall’editore che voglia cedere ad altri lo stesso diritto): per questo non firma a sua discrezione i contratti di cessione senza darne visibilità all’autore, ma li propone all’autore che ha l’ultima parola e che li firma in prima persona.

    Post edited by: Angiolillo, at: 2008/02/01 10:23

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